SESSIONE ORDINARIA 2003

(Seconda parte)

ATTI

della tredicesima seduta

Mercoledì 2 aprile  2003 - ore 15

DISCORSI PRONUNCIATI IN ITALIANO


            RIGONI. Recenti vicende di cronaca hanno portato all’attenzione generale il tema delle garanzie dei membri del Consiglio d’Europa.

            In particolare, emblematica appare la vicenda del senatore Lino Jannuzzi nei confronti del quale – nella totale ignoranza della garanzia stabilita dall’articolo 15 dell’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa – è stato emesso un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Napoli, solo tardivamente revocato, in seguito all’intervento della delegazione italiana che l’ha segnalato al Bureau del Consiglio d’Europa e a lei, signor Presidente.

            La gravità della vicenda relativa al senatore Jannuzzi, componente del Consiglio d’Europa nonché autorevole giornalista, emerge più nettamente se si considera la natura del reato per il quale era stato condannato: si trattava di un reato d’opinione riconducibile ad un principio fondamentale di tutte le democrazie: “la libertà di stampa”, per il quale la misura della carcerazione era stata stigmatizzata anche da organizzazioni non governative di tutela della libertà di espressione, come Reporters sans frontières.

            In ogni caso l’adozione della misura della custodia cautelare nei suoi confronti è stata censurata dal Senato della Repubblica italiana, a riprova dell’abnormità dell’errore commesso.

            Per queste ragioni, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa deve oggi esprimere la più ampia solidarietà all’amico e senatore Jannuzzi, ponendosi, allo stesso tempo, il problema di una migliore definizione della portata della garanzia dell’immunità, al fine di evitare che simili incresciose vicende abbiano a ripetersi in futuro.

            Va preliminarmente ribadito che le immunità parlamentari costituiscono una garanzia imprescindibile di libero svolgimento del mandato politico – parlamentare, e che, come tali, sono riconosciute ed accolte nella generalità delle costituzioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

            La stessa Corte europea dei Diritti dell’uomo ha ribadito, in più  di un’occasione, che occorre assolutamente garantire la libertà di espressione dei componenti delle assemblee legislative, e che il Parlamento e le assemblee ad esso affinisono luoghi essenziali di dibattito politico.

            Non va trascurato, infine, che un’esigenza di tutela della libertà di esplicazione del mandato parlamentare è tanto più essenziale nelle democrazie in fase di consolidamento, nelle quali la tradizione di rispetto e salvaguardia delle istituzioni parlamentari e dei suoi rappresentanti è meno sentita ed interiorizzata nessun dubbio può sussistere sulla circostanza secondo cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è, a tutti gli effetti, l’Assemblea parlamentare della grande Europa.

            Le prerogative dei membri dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sono prerogative poste a tutela della libera esplicazione del mandato dell’intera istituzione: la tutela dei componenti si traduce direttamente in tutela dell’Assemblea parlamentare nel suo complesso e, vorrei sottolineare, in una riaffermazione e sottolineatura della natura parlamentare dell’istituzione, composta da membri dei Parlamenti nazionali.

            Per questa ragione, occorre porre la massima cura e la massima attenzione nell’affrontare la questione relativa all’interpretazione e chiarificazione delle norme relative all’immunità.

            Come è noto, l’Accordo generale del 1949 definisce essenzialmente due istituti di protezione dello status dei componenti dell’Assemblea, analogamente a quanto avviene in molti ordinamenti degli Stati membri.

            Si tratta della prerogativa della irresponsabilità parlamentare, la quale copre le opinioni espresse dal componente dell’Assemblea e quella della prerogativa della inviolabilità parlamentare, avverso atti coercitivi.

            Ciò che a noi oggi si richiede è di precisare meglio alcuni aspetti che richiedono una più accurata definizione.

            Per quanto riguarda la prerogativa dell’irresponsabilità, occorre eliminare ogni dubbio sulla pertinenza alle funzioni svolte delle opinioni espresse in occasioni ufficiali, svolte negli Stati membri con l’approvazione delle competenti autorità nazionali. Si tratta, in questo caso, di una precisazione che rispetta in pieno l’esigenza di sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio del mandato.

            Per ciò che concerne la prerogativa dell’inviolabilità, occorre procedere ad una precisazione della controversa limitazione della portata della garanzia al periodo ricompreso “nel corso delle sessioni dell’Assemblea”. Si tratta di fornire un’interpretazione adeguata alla ratio della norma e che consenta un’efficace disimpegno delle funzioni del parlamentare. A questo fine, sembra accoglibile la proposta di intendere la garanzia come riferita all’intera durata dell’anno parlamentare.

            Va anche meglio definita la procedura di rilascio e negazione dell’autorizzazione, al fine di evitare ritardi o indebite interferenze con le procedure nazionali.

            Questi sono i precisi, puntuali e limitati interventi, Presidente, che sono necessari per restituire piena funzionalità ai fondamentali istituti di garanzia della nostra Assemblea, come lei ha ricordato, nella consapevolezza che è su questi che si misura la vitalità dell’istituzione che ci riunisce (Applausi).