SESSIONE ORDINARIA 2005

(Prima parte)

ATTI

della quinta seduta

Mercoledì 26 gennaio 2005 - ore 15

ADDENDUM II

DISCORSI  IN ITALIANO NON PRONUNCIATI


de ZULUETA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo non siamo molto numerosi ed è un peccato, perché è in occasioni come questa, quando l’Assemblea viene interpellata per un suo parere su un progetto di Convenzione, che diventiamo in qualche senso legislatori. Purtroppo come il nostro relatore ha chiarito molto bene, questa proposta di Convenzione ci delude. C’erano buoni motivi per sperare in un testo molto migliore, capace di fornire uno strumento efficace per la lotta al traffico di esseri umani. Il Consiglio dei Ministri aveva dato un mandato forte al Comitato d’esperti incaricato di stendere il testo, raccomandando un’attenzione particolare alla protezione delle vittime.

Ci si aspettava che una Convenzione del Consiglio d’Europa avrebbe rafforzato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transregionale e il suo Protocollo aggiuntivo contro la tratta delle donne e delle bambine. Paradossalmente, invece, con il testo di Convenzione alla nostra attenzione il livello di protezione delle vittime rischia addirittura di venire indebolito, in quanto non è esplicitamente chiarito che la protezione non è offerta in cambio di collaborazione giudiziaria.

Nella mia opinione la relatrice sottolinea giustamente che si ha l’impressione che i rappresentanti dei Governi che hanno il testo sembrano preoccupati di combattere l’immigrazione clandestina invece di constatare che la tratta è un crimine e che il primo obiettivo deve essere la protezione delle vittime. Questo è un approccio che definirei addirittura controproducente, in quanto l’immigrazione clandestina si combatte sgominando le organizzazioni internazionali che sfruttano la tratta, e senza protezione delle vittime non ci saranno processi, perché non ci saranno testimoni.

Con i nostri emendamenti chiediamo al Comitato dei Ministri di garantire tre obiettivi:

in primo luogo di garantire un periodo minimo di riflessione alla vittima; in secondo luogo devono essere chiarite le circostanze nelle quali il permesso di soggiorno non è un beneficio discrezionale, bensì un diritto della vittima, per esempio in casi di violenza o di pericolo; in terzo luogo è inaccettabile l’opzione della clausola di riserva. Uno strumento utile è uno strumento vincolante. A questo proposito è particolarmente deprecabile la richiesta della Commissione europea di mantenere una riserva sul meccanismo di monitoraggio, che deve essere uguale per tutte le parti, così com’è per le più importanti Convenzioni del Consiglio. La forza delle Convenzioni europee sta proprio nel meccanismo di monitoraggio che consente un progressivo rafforzamento dello strumento nel tempo. Una Convenzione nata debole, come questa rischia d’essere, vale la pena di essere sostenuta se rimane integro il meccanismo di monitoraggio.