IT15CR36      

AS (2015) CR 36
Versione provvisoria

 

SESSIONE ORDINARIA 2015

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(Quarta parte)

ATTI

Della trentaseiesima seduta

Venerdì 02 ottobre 2015, ore 10.00

DISCORSI PRONUNCIATI IN ITALIANO

Adele GAMBARO (Italia, ADLE / ALDE)

(Doc. 13870)

Grazie Presidente.

Ho l’onore di intervenire a nome del gruppo ALDE. Vorrei innanzitutto congratularmi con la relatrice per avere portato all’attenzione di quest’Assemblea una questione così importante per la famiglia in senso lato.

La discussione che è oggetto di questo progetto di risoluzione coglie un aspetto giuridico molto significativo di puro diritto civile sostanziale.

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a una lunga sequenza d’indirizzo giurisprudenziale, intrapresa dalla maggior parte dei magistrati di tanti Paesi europei, che certamente poneva l’attenzione sulla giusta distribuzione delle responsabilità del fallimento del contratto matrimoniale, ma che poco teneva conto dell’importanza di un’adeguata evoluzione psicologica del minore conteso.

In sostanza, si anteponeva la determinazione meccanicistica e patrimoniale degli effetti di una separazione familiare, a svantaggio di un’equa, giusta, necessaria compartecipazione di padri e madri allo sviluppo educativo e valoriale del minore, vittima del contrasto genitoriale.

Solo negli ultimi tempi ci si è resi conto che tutto questo non poteva continuare. In un ordinamento giuridico evoluto e moderno, lo Stato deve assicurare in primis la tutela del benessere del figlio, in ogni suo aspetto.

E si è capito che il raggiungimento di questo benessere passa attraverso il riconoscimento di specifici diritti/doveri che devono ricadere in capo soprattutto ai padri, nella stragrande maggioranza dei casi, l’anello debole del meccanismo legale della cessazione degli effetti di un matrimonio.

Le recenti indagini scientifiche hanno evidenziato che i figli hanno, ugualmente in termini quantitativi e qualitativi, bisogno di entrambe le figure genitoriali, di entrambi i generi.

Da queste considerazioni logiche sono sorti negli Stati diversi istituti giuridici che hanno sollecitato e spinto i giudici a muoversi in quella direzione.

Ecco che le recenti innovazioni legislative hanno prodotto risultati molto considerevoli e di grande respiro, come il principio giuridico del coaffido e della residenza alternata, che a loro volta, introducono e intersecano allo stesso tempo un principio molto interessante, che è quello dell’equa responsabilità parentale condivisa.

Il fine di questa risoluzione è quello di spingere gli Stati membri verso una adozione unitaria di questi specifici e moderni meccanismi volti a consentire ai figli di esplicare la propria personalità nel migliore dei modi possibili, attraverso la sussistenza egualitaria prevista ex lege di entrambi i riferimenti genitoriali.

Credo che gli organismi sovrannazionali e quelli statali debbano fornire tutte le migliori prescrizioni, i migliori strumenti legislativi affinché la salute psicofisica del minore conteso venga salvaguardata al meglio e siano garantite tutte le misure necessarie al più adeguato svolgimento della sua vita.

Il gruppo ALDE è dunque favorevole a questo progetto di risoluzione e mi congratulo ancora con la relatrice.

Grazie.